Il taccuino dello storico

zes

Zes nell’area industriale di Punta Penna!

Che cosa accadrà dell’Area di Riserva di Punta d’Erce ora che è stata approvata l’istituzione della Zes (zona economica speciale) Ortona-Vasto in accordo con Termoli? Sentiremo la solita storia: possono convivere. Una musica eseguita dalle sirene che, in una sorta

di recitar cantando, dice: posti di lavoro, semplificazioni burocratiche, finanziamenti. Insomma, un nuovo Eldorado in cui già si può prevedere che cosa accadrà con l’applicazione delle cosiddette “semplificazioni burocratiche”. Evviva!

L’area industriale, così produttiva in cinquant’anni di istituzione, avrà finalmente una nuova primavera con livelli occupazionali mai visti, con aziende eco-compatibili dalle quali ci attendiamo tanta comprensione. Pianteranno tanti fiorellini – pare crisantemi – che in Giappone sono piante ornamentali. E i giapponesi, come i cinesi, vanno sempre cercando zone rispettose dell’ambiente.

Pongo all’attenzione dei miei pochi lettori il significato della ZES (interventi reperibili sul WEB. Quello che pubblico è ripreso da “Affari e finanze” in cui non si parla ancora di Abruzzo e Molise). Il secondo testo, è un comunicato stampa del Ministero dei Lavori Pubblici.

 

  1. ZES Zone economiche speciali: di cosa si tratta?

Requisiti e benefici previsti per le nuove ZES “zone economiche speciali” per lo sviluppo del Sud, con il Decreto Sud, DL. n. 91 2017.

Il D.L. 91/2017 ,  cd. Decreto Sud, recentemente entrato in vigore, è dedicato a un nuovo piano per favorire la crescita economica nelle aree del Mezzogiorno, e    introduce a questo fine due misure principali : 1) la misura denominata Resto al Sud per l’imprenditoria giovanile  2) il nuovo concetto di Zona economica speciale, c.d. ZES,  già diffuse all’estero , che individua zone del paese  collegate ad una area portuale, destinatarie  di  importanti benefici fiscali e semplificazioni amministrative, che consentano lo sviluppo di imprese già insediate e che si insedieranno, attraendo anche investimenti esteri.  La ZES piu famosa e sviluppata , ad esempio, è Dubai.

Le principali caratteristiche  di una ZES sono:

  •  deve essere istituita all’interno dei confini statali, in una zona geografica chiaramente delimitata e identificata.
  •  può essere composta anche da aree territoriali non direttamente adiacenti, purché abbiano un nesso economico funzionate .
  •  deve comprendere un’area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN- T), con le caratteristiche stabilite dal regola-mento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013.

I benefici previsti comprendono agevolazioni fiscali e semplificazioni degli adempimenti, sia  per le nuove imprese che  per quelle già esistenti nella ZES: E’ prevista inoltre l’applicazione ,  in relazione agli investimenti effettuati nella ZES, del  credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 2015,  commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti, entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 50 milioni di euro.

Il decreto Sud prevede di crearne almeno cinque in altrettante Regioni meridionali (Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata e Puglia)*.  Si parla principalmente delle aree di Gioia Tauro, Napoli-Salerno,  Bari, Taranto. A questo fine sono già stanziati circa 200 milioni di euro, da utilizzare  tra il 2018 e il 2020 .

Le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni  sono principalmente due:

  • le imprese devono mantenere le attività nella ZES per almeno cinque anni successivi al completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, e
  • non devono essere in liquidazione o in fase di  scioglimento.

Ciascuna ZES sarà istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta  del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle  finanze, su proposta della regione interessata, corredata da un piano di sviluppo strategico. La regione formula la proposta di istituzione della ZES, indicando le caratteristiche dell’area identificata.  Il soggetto per la gestione dell’area ZES  sarà un Comitato di indirizzo composto dal  Presidente dell’Autorità Portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione e da un  rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai membri del Comitato non spetta alcun  compenso o indennità di carica. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario Generale dell’Autorità  portuale per l’esercizio delle funzioni amministrative. Il soggetto gestore deve assicurare, in particolare: – gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES; – l’utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell’ambito ZES; – l’accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi. Il soggetto gestore potrà  anche autorizzare la stipula di accordi o convenzioni con banche ed intermediari finanziari.

*In seguito sono stati aggiunti Abruzzo e Molise.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio 25 gennaio 2018. n. 12 recante “Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)”. Si parla di Zone economiche speciali (ZES) nel Capo II (artt. 4 e 5) del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 in cui al comma 3 dell’articolo 4 è specificato che con Decreto del Presidente del Consiglio da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento saranno definite le modalità per l’istituzione di una ZES, la sua durata, i Criteri generali per l’identificazione e la delimitazione dell’area nonché i criteri che ne disciplinano l’accesso e le condizioni speciali di cui all’articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

Le ZES saranno concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate. Lo scopo è di sperimentare nuove forme di governo economico di aree concentrate, nelle quali le procedure amministrative e le procedure di accesso alle infrastrutture per le imprese, che operano o che si insedieranno all’interno delle aree, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell’Amministrazione centrale, della Regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo della ZES, con l’obiettivo di rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali. Allo stesso scopo, le ZES saranno dotate di agevolazioni fiscali aggiuntive, rispetto al regime ordinario del credito d’imposta al sud. In particolare, oltre agli investimenti delle PMI, saranno eleggibili per il credito d’imposta investimenti fino a 50 milioni di euro, di dimensioni sufficienti ad attrarre player internazionali di grandi dimensioni e di strategica importanza per il trasporto marittimo e la movimentazione delle merci nei porti del Mezzogiorno. Le ZES saranno attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previo adeguato progetto di sviluppo, e queste ultime saranno pienamente coinvolte nel loro processo di istituzione e nella loro governance.

Con qualche mese di ritardo arriva adesso il Regolamento che è in vigore da oggi e che è costituito dai seguenti articoli:

  • art. 1 – Definizioni
  • art. 2 – Finalità
  • art. 3 – Requisiti della ZES
  • art. 4 – Requisiti della ZES interregionale
  • art. 5 – Proposta di istituzione
  • art. 6 – Requisiti delle proposte e Piano di sviluppo strategico
  • art. 7 – Istituzione della ZES
  • art. 8 – Compiti del Comitato di indirizzo
  • art. 9 – Attività di controllo e monitoraggio
  • art. 10 – Entrata in vigore

Al decreto è poi aggiunto un allegato che contiene i Valori massimi di superficie ZES per ciascuna regione. Le superfici più grandi di ZES realizzabile sono in Sicilia con 5.580 ettari e la Campania con 5.467 ettari.

Le proposte di istituzione di una ZES devono essere presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 6 del Regolamento di cui al DPCM n. 12/2018.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 

Luigi Murolo