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La storia della legislazione sulla soppressione dei tribunali minori

L’art. 9 del decreto legge 06/07/2011 n. 98, convertito con modificazione della legge 15 luglio 2011 n. 111, delegava il Governo ad emanare – entro 12 mesi

– dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli Uffici Giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento ed efficienza.

Fu l’ex Magistrato, divenuto Ministro della Giustizia, Nitto PALMA a formulare il testo integrale dell’emendamento sulla riduzione dei Tribunali, riduzione attraverso i seguenti criteri direttivi:

1). permanenza del Tribunale Ordinario nei circondari capoluogo di provincia;

2)- accorpamento dei Tribunali minori e degli Uffici di Procura;

3)- la previsione che i magistrati ed il personale amministrativo dovevano di diritto entrare a far parte rispettivamente dei Tribunali e delle Procure della Repubblica presso il Tribunale cui venivano trasferite le funzioni di sedi e di Tribunali minori;

4)- la previsione, con successivi decreti del Ministro della Giustizia, delle conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura ordinaria ed amministrativa .

Ed a distanza di qualche tempo seguì il decreto legislativo 07/09/2012, n. 155 relativo alla nuova organizzazione dei Tribunale Ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero.

Ed oggi la bozza prevista nella pianta organica del Ministero della Giustizia, su cui la stampa solleva un clamore, quasi che fosse il Governo di ieri e/o di oggi responsabile dell’intervento legislativo de quo risalente al 2011.

Ebbi a scrivere allora su questa riforma della geografia giudiziaria, un intervento titolato: (“Il sistema giudiziario: i nodi non sono i Tribunali minori”), evidenziando che quel provvedimento legislativo che prevedeva la soppressione di ben 63 Tribunali cd. minori, era il frutto di una legge che non poteva non definirsi “porcellum”, perché la riduzione di sprechi e sperpero del denaro pubblico passava attraverso l’individuazione di quelle sacche della spesa pubblica, improduttiva, provocata dal parassitismo burocratico-clientelare.- Bastava, sul fronte della spesa relativa alla Giustizia un maggiore rigore sulle intercettazioni, sulle consulenze, sul gratuito patrocinio, sul contenimento del risarcimento dei danni conseguenti dalla lunghezza dei processi, sul controllo delle spese utenze ed altro ancora.

Ed, invece, fu perseguita la strada sbagliata della soppressione dei Tribunali minori, i veri luoghi di amministrazione di una giustizia celere.- Ed il risparmio, allora, veniva calcolato in € 60 milioni, quando abbiamo un patrimonio pubblico ammontante a più di mille miliardi, largamente infruttuoso, quando le spese militari sono incontrollabili, quando il costo di un ceto politico, composto di un di un milione e trecentomila persone, è davvero impressionante.-

Ma “chi è causa del suo mal pianga se stesso”.- E piangono, anche se in maniera simbolica, quegli avvocati, quei clienti, quel personale amministrativo e giudiziario, che ogni mattina dovrà percorrere un centinaio di chilometri per recarsi nel Tribunale provinciale.

Dall’anno 2011 ad oggi le assemblee, i comitati anti soppressione sono rimaste “vox clamans in deserto”.- E bastava una semplice verifica: l’avvenuta soppressione dei Tribunali minori ha realizzato risparmi di spesa ed incremento di efficienza?

E la risposta a tale quesito dovrebbe essere subito verificata.- Oggi devono prendere la penna i nostri rappresentanti parlamentari e scrivere due righe di legge per modificare la legge sulla sciagurata soppressione.- Occorreva farlo prima, si può ancora fare.

Avv. Salvatore DE SIMONE

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