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Lapenna

"Manifestazioni estive 2013” ; sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste”.

VASTO | In qualità di difensore dell’ex Sindaco Luciano Lapenna ritengo necessaria qualche precisazione necessitata solo dalla distorta rappresentazione della realtà processuale da parte del denunciante,  tanto da sminuire  la decisione del Tribunale di Vasto  e/o farla apparire irragionevole .

 

                Bisogna rimarcare che già un primo esposto dello stesso operatore culturale era rimasto lettera morta.

                Il secondo esposto, sempre per le manifestazioni estive 2013,  aveva portato il PM a  promuovere una specifica richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, seguita da una  corposissima  opposizione della stessa persona offesa, tanto che il G.I.P. ha, conseguentemente, disposto approfondimenti istruttori sui tutti i temi suggeriti da quest’ultima.

                Arrivati davanti alla recente udienza preliminare, il sottoscritto e gli altri difensori degli  imputati non solo hanno presentato le classiche memorie in diritto ma hanno praticato la cosiddetta “difesa attiva “ con indagini difensive e produzioni documentali, anche nell’ultima udienza del 17 c.m.,  smentendo  tutte le illazioni e le suggestioni  contenute nell’opposizione all’archiviazione e rivelatesi  per essere solo fastidiosa  “fuliggine”

                Con il successivo contributo delle difese è stato infatti “certificato” quanto segue :

  • l’urgenza era stata determinata solo da questioni esterne all’ordinaria vita amministrativa ;
  • il programma approvato, comprendente quell’anno anche le feste di San Michele, determinava un notevole  risparmio rispetto agli anni precedenti ;
  • Le manifestazioni a pagamento erano state segnalate nel programma secondo le usuali prassi;
  • La delibera giuntale di indirizzo non riguardava un generico servizio da attribuire ma uno specifico programma artistico.

                Degno di nota il fatto che l’attivissimo promoter culturale si è guardato bene dal costituirsi formalmente parte civile, evidentemente per evitare il futuro rimborso delle spese legali previsto dal codice di rito e che , invece , sarà a carico del solo Comune di Vasto.

                La dinamica del processo e le precisazioni fattuali proposte dalle difese nell’udienza preliminare contestualizzano e giustificano pienamente l’operato di tutti gli uffici giudiziari del Tribunale di Vasto,  verso i quali  il mio assistito ed il sottoscritto  hanno  sempre dimostrato e rinnovano  piena ed incondizionata  fiducia .

              

                                                                                                                                     Avv. Fabio Giangiacomo